COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CUBA
CAPITOLO 13. TRIBUNALI E PROCURA
Articolo 120.
La funzione per impartire la giustizia proviene dal popolo ed è esercita a nome di quest’ultimo dalla Corte Suprema Popolare e dalle altre Corti che la legge istituisce. La legge stabilisce gli obiettivi principali dell'attività giuridica e regola l'organizzazione delle Corti; l’estensione della loro giurisdizione e della loro competenza; le loro facoltà ed il modo di esercitarle; i requisiti che devono avere i giudici, la forma dell'elezione di questi e le cause e le procedure per la loro revoca o cessazione dell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 121.
Le corti costituiscono un sistema di organi statali, strutturato con indipendenza funzionale da qualsiasi altro tipo e subordinato gerarchicamente all’Assamblea Nazionale del Potere Popolare ed al Consiglio di Stato.
La Corte Suprema Popolare esercita la massima autorità giudiziaria e le sue decisioni, in quest’ordine, sono definitive.
Con il suo Consiglio di Governo esercita l'iniziativa di legge e la potestà regolamentare; prende le decisioni e detta le norme dell'adempimento obbligatorio per tutte le corti e, sulla base dell'esperienza di queste, da istruzioni di carattere obbligatorio per stabilire una pratica giuridica uniforme nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.
Articolo 122.
I giudici, nella loro funzione di impartire la giustizia, sono indipendenti e non devono obbedienza se non alla legge.
Articolo 123.
Le sentenze ed altre ferme risoluzioni delle corti, dettate entro i limiti della loro competenza, sono di inevitabile adempimento da parte degli organismi di Stato, delle organizzazioni economiche e sociali e dei cittadini, sia per coloro che sono direttamente influenzati da quest’ultime, sia per coloro che, avendo interesse diretto alla loro esecuzione, siano obbligati ad intervenire alla stessa.
Articolo 124.
Per gli atti che impartiscono la giustizia, tutte le corti funzionano in maniera collegata e in essi intervengono, con gli stessi diritti e doveri, giudici professionisti e giudici onorari. Le prestazioni delle funzioni giuridiche affidate al giudice onorario, data la loro importanza sociale, hanno priorità rispetto al loro lavoro abituale.
Articolo 125.
Le corti rendono conto dei risultati del loro lavoro nella forma e con la regolarità che la legge stabilisce.
Articolo 126.
La facoltà di revoca dei giudici corrisponde all'organo che li elegge.