COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CUBA
CAPITOLO 14. SISTEMA ELETTORALE
Articolo 131.
Tutti i cittadini, con capacità legale, hanno diritto ad intervenire nella direzione dello Stato, direttamente o per mezzo dei loro rappresentanti eletti per integrare gli organi del Potere Popolare e, a partecipare, con questo proposito, nella forma prevista dalla legge, alle elezioni periodiche ed ai referendum popolari, che si realizzeranno con voto libero, uguale e segreto. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto.
Articolo 132.
Hanno diritto al voto tutti i cubani, uomini e donne,
maggiorenni, eccetto:
a) i disabili mentali, previa dichiarazione giuridica della loro incapacità;
b) i sanzionati dal punto di vista giuridico per aver commesso un crimine.
Articolo 133.
Hanno diritto ad essere eletti i cittadini cubani, uomini
o donne, che abbiano il pieno godimento dei loro diritti politici.
Se l'elezione è per i deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere
Popolare, devono, inoltre, essere maggiori di diciotto anni d’età.
Articolo 134.
I membri delle Forze Armate Rivoluzionarie ed inoltre gli Istituti Militari hanno diritto ad eleggere e ad essere eletti, come tutti gli altri cittadini.
Articolo 135.
La legge determina il numero dei deputati che integrano
ognuna delle Assemblee Provinciali e Comunali, in proporzione al numero di abitanti
delle delimitazioni rispettive in cui, a scopi elettorali, è stato diviso
il territorio nazionale.
I delegati alle Assemblee Provinciali e Comunali sono eletti con voto libero,
diretto e segreto degli elettori. La legge regola, anche, la procedura per la
loro elezione.
Articolo 136.
Affichè si consideri eletto un deputato o un
delegato è necessario che lo stesso abbia ottenuto più della metà
del numero dei voti validi emessi nella delimitazione elettorale di riferimento.
In assenza di questa circostanza, o negli altri casi di posti vacanti, la legge
regola la forma in cui si procederà.