COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CUBA

CAPITOLO 14. SISTEMA ELETTORALE

Articolo 131.

Tutti i cittadini, con capacità legale, hanno diritto ad intervenire nella direzione dello Stato, direttamente o per mezzo dei loro rappresentanti eletti per integrare gli organi del Potere Popolare e, a partecipare, con questo proposito, nella forma prevista dalla legge, alle elezioni periodiche ed ai referendum popolari, che si realizzeranno con voto libero, uguale e segreto. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto.

Articolo 132.

Hanno diritto al voto tutti i cubani, uomini e donne, maggiorenni, eccetto:
a) i disabili mentali, previa dichiarazione giuridica della loro incapacità;
b) i sanzionati dal punto di vista giuridico per aver commesso un crimine.

Articolo 133.

Hanno diritto ad essere eletti i cittadini cubani, uomini o donne, che abbiano il pieno godimento dei loro diritti politici.
Se l'elezione è per i deputati dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, devono, inoltre, essere maggiori di diciotto anni d’età.

Articolo 134.

I membri delle Forze Armate Rivoluzionarie ed inoltre gli Istituti Militari hanno diritto ad eleggere e ad essere eletti, come tutti gli altri cittadini.

Articolo 135.

La legge determina il numero dei deputati che integrano ognuna delle Assemblee Provinciali e Comunali, in proporzione al numero di abitanti delle delimitazioni rispettive in cui, a scopi elettorali, è stato diviso il territorio nazionale.
I delegati alle Assemblee Provinciali e Comunali sono eletti con voto libero, diretto e segreto degli elettori. La legge regola, anche, la procedura per la loro elezione.

Articolo 136.

Affichè si consideri eletto un deputato o un delegato è necessario che lo stesso abbia ottenuto più della metà del numero dei voti validi emessi nella delimitazione elettorale di riferimento.
In assenza di questa circostanza, o negli altri casi di posti vacanti, la legge regola la forma in cui si procederà.