COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CUBA
CAPITOLO 13. TRIBUNALI E PROCURA
Articolo 127.
La Procura Generale della Repubblica è l'organo di Stato a quale corrisponde,
come obiettivi principali, il controllo e la preservazione della legalità,
sulla base del controllo dell'adempimento rigoroso della costituzione, delle
leggi legali e di altre disposizioni, da parte degli organismi di Stato e dei
cittadini; e la promozione e l'esercizio dell’azione penale pubblica in
rappresentazione dello Stato.
La legge determina altri obiettivi e funzioni, così come la forma, l'estensione e l'opportunità con la quale la Procura esercita le sue facoltà in merito al tema espresso.
Articolo 128.
La Procura Generale della Repubblica costituisce un'unità organica subordinata
solamente all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare ed al Consiglio
di Stato.
Il Procuratore Generale della Repubblica riceve le istruzioni dirette del Consiglio di Stato.
Al Procuratore Generale della Repubblica spetta la direzione e la regolamentazione dell'attività della Procura in tutto il territorio nazionale.
Gli organi della Procura sono organizzati verticalmente in tutta la nazione, sono subordinati soltanto alla Procura Generale della Repubblica e sono indipendenti da ogni organo locale.
Articolo 129.
Il Procuratore Generale della Repubblica ed i Vice Procuratori Generali sono eletti e possono essere revocati dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.
Articolo 130.
Il Procuratore Generale della Repubblica rende conto
della sua amministrazione all’Assemblea Nazionale del Potere Popolare
nella forma e con la regolarità che la legge stabilisce.